Panini e baguette, ciabatte e filoni appena sfornati al supermercato hanno l’aspetto del pane fresco. Tuttavia spesso si tratta di un prodotto congelato e successivamente cotto presso il negozio di distribuzione. Anche se finora nessuna indicazione era riportata in etichetta. Ma in Italia il pane congelato non può più essere venduto per fresco in etichetta.

Infatti a partire dal 19 dicembre 2018, entra in vigore il decreto n.131 del 01/10/2018, che regolamenta le denominazioni di “panificio” e “pane fresco” e l’adozione della dicitura “pane conservato”,a tutela del consumatore.

Pertanto il pane confezionato che ha subito un “processo di congelamento o surgelazione” o contiene “additivi conservanti non potrà più essere venduto come fresco”. E in etichetta dovrà essere riportata l’indicazione “conservato” oppure “a durabilità prolungata”.

Etichetta del pane fresco

In etichetta può essere indicato come fresco il pane preparato secondo un processo di produzione continuo. Ovvero senza interruzioni finalizzate al congelamento o alla surgelazione, ad eccezione del rallentamento del processo di lievitazione. Inoltre tale dicitura spetta anche al pane privo di additivi conservanti e altri trattamenti aventi effetto conservante.

Ma quando il processo di produzione risulta continuo? Lo è se, dall’inizio della lavorazione e fino al momento della messa in vendita del prodotto, non passa un intervallo di tempo superiore alle 72 ore.

Iscriviti gratuitamente alla mia Newsletter. Clicca qui

Etichetta in Italia del pane congelato

L’articolo 3 del decreto stabilisce che “il pane non preimballato“, ovvero confezionato presso il negozio di distribuzione, “per il quale, durante la preparazione o il processo produttivo, viene utilizzato un metodo di conservazione ulteriore a quello stabilito dalla legge, come la congelazione, è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva“. Tale scritta serve per evidenziare il metodo di conservazione utilizzato. Ma indica anche le eventuali modalità di conservazione e di consumo. La dicitura aggiuntiva può essere “conservato” o “a durabilità prolungata”.

Inoltre il prodotto conservato dovrà essere esposto in scomparti appositamente riservati e diversi da quelli del pane fresco.

Il panificio

Infine il decreto stabilisce la denominazione di panificio. Si tratta dell’impresa che dispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente di altri prodotti da forno, assimilati o affini. Inoltre tale impresa svolge l’intero ciclo di produzione dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura finale.

© Riproduzione riservata


Sostieni Cibo Sicuro Nel Piatto

Dona ora